Gli albi dei Giudici Popolari vengono aggiornati ogni due anni (negli anni dispari) secondo le norme stabilite dalla legge n.287 del 10/04/1951. Gli iscritti ne fanno parte fino al compimento dei sessantacinque anni.
Attività della Commissione: in base alla normativa vengono formati due separati elenchi: uno dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e l'altro dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello. Tali elenchi vengono inviati al Tribunale per la revisione di sua competenza e successivamente restituiti dallo stesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
Il Tribunale provvede alla formazione ed approvazione degli albi definitivi, che sono permanenti e soggetti ad aggiornamento biennale.
L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere chiamati a prestare servizio come giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
Requisiti per l'iscrizione
- cittadinanza italiana;
- godimento diritti civili e politici;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio di scuola media inferiore per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise (primo grado) oppure titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione nell'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise di Appello (secondo grado)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Presentazione della domanda:
dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno dispari al Comune di residenza.
Quanto dura l'iscrizione:
l'iscrizione permane fino alla cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge.
L'ufficio di Giudice Popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di un'ammenda nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Ai Giudici Popolari spetta un'indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.