Ordinanza sindacale n. 12 del 23/05/2025.

Decoro aree verdi e prescrizioni antincendio anno 2025.

Data:

26 mag 2025

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Descrizione

Premesso che:

- con l'approssimarsi della stagione estiva si intensifica il rischio di incendi;

- all'interno del territorio comunale è frequente la presenza di aree verdi incolte interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva nonché di vegetazione arborea;

- la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili nei terreni, cortili, lotti, giardini e simili, siti sia nel centro abitato sia nella periferia, possono comportare il proliferare di animali, quali mosche, zanzare, zecche e insetti in genere, con conseguenze di carattere igienico sanitario di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica;

Considerato che il rischio concreto di incendi, sia dentro sia fuori il centro abitato, connesso all’incuria dei terreni e giardini e al mancato taglio delle stoppie, erbacce e simili, rappresenti indubbiamente fattore di grave pericolo per l’incolumità delle persone, per la sicurezza urbana e per l'integrità del patrimonio ambientale, in particolare nell'approssimarsi della stagione estiva;

Ritenuto, pertanto, indispensabile adottare le misure necessarie a tutela dell'incolumità pubblica e a salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025, avente ad oggetto “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.”;

Visto l'allegato alla deliberazione di cui sopra, contenente il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”, articolato in nove parti specifiche, costituite dalla “Relazione generale”, dalle “Prescrizioni regionali antincendio” e da sette allegati, cartografici e tabellari,”;

Dato atto che dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

Ritenuto necessario emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all’immagine e al decoro urbano;

Ritenuto di provvedere in merito al fine di tutelare la pubblica incolumità nonché l’igiene pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo e degli animali, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale;

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 recante “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016 recante "Legge forestale della Sardegna";

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l’art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

 

ORDINA

 

che entro il 1° giugno 2025 e per tutto il periodo di elevato rischio incendi siano eseguite:

 

A) le seguenti prescrizioni di cui all’Allegato alla Delib. G.R. n. 5/48 del 29.01.2025:

 

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

 

L’inadempienza sarà punita, ex art.10, comma 6, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000 (così come previsto dall’allegato D “Prontuario delle sanzioni amministrative” al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” approvato con la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/48 del 29.01.2025).

 

B) le seguenti ulteriori prescrizioni:

 

- i proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;

- i proprietari di stabili siti nell’abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione, al fine di evitare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo.

 

L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del D.Lgs 267/2000).

 

AVVERTE

 

Che quanto non disciplinato dal presente provvedimento viene disciplinato dall’allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025.”.

 

DISPONE

 

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare sono incaricati di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso o in alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

 

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Polizia Locale di Bultei, alla Stazione Forestale di Benetutti, alla Compagnia Barracellare e all’Ufficio Tecnico Comunale.

 

Allegati

A cura di

Ufficio Polizia Municipale, Notifiche e Albo Pretorio

Via Risorgimento, 1 Bultei, Sassari, Sardegna, 07010, Italia

Telefono: 079795708
Fax: 079795852
Email: vigilanza@comune.bultei.ss.it
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.bultei.ss.it

Luoghi

Territorio

Bultei, Sassari, Sardegna, 07010, Italia

Telefono: 39079795708

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