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Agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, è riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero, in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per asilo politico, per studio o motivi religiosi, o in possesso della carta di soggiorno, in favore:
del coniuge non legalmente separato;
dei figli maggiorenni a carico, a causa dell'impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute;
dei genitori a carico, qualora esista la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Come fare
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare va presentata, compilando i moduli messi a disposizione, negli uffici postali (tranne per i figli minori, la cui domanda va inoltrata alla questura competente per territorio).
Cosa serve
Il reddito annuo, non inferiore all'importo dell'assegno sociale, se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; per più familiari il reddito deve essere rapportato alla composizione del nucleo stesso;
la disponibilità di un alloggio conforme ai parametri dell'edilizia residenziale, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla Asl (Azienda Sanitaria Locale);
la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero;
copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è titolari;
requisiti relativi alla disponibilità del reddito e dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico.
Cosa si ottiene
Nulla osta al ricongiungimento familiare
Tempi e scadenze
Il visto d'ingresso per i familiari è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, previo accertamento dei requisiti.
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Vincoli
Occorre essere titolari di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Casi particolari
Figli minori
Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è inscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, fino al 14° anno di età.
Al compimento del 14° anno di età del minore, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno.
Al compimento della maggiore età allo straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito della Polizia di Stato.
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre
informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.