Denuncia di nascita di figli naturali, nati con genitori non uniti in matrimonio

Servizio attivo

Si ha filiazione naturale quando il figlio è concepito da genitori non uniti in matrimonio. La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere effettuata entro 10 giorni dall'evento all'Ufficiale di Stato Civile

A chi è rivolto

Tutti i cittadini genitori di età superiore a 16 anni

Descrizione

La denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.

Enti titolari

  • Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
  • Comune ove è avvenuto il parto;
  • Comune di residenza dei genitori;
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto sta bilito dall'art. 7, lett. A), D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223).

Come fare

  • Presso il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  • Presso il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
  • Presso il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono, entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del proprio comune di residenza con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita.
  • Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
  • Per le nascite avvenute nell'abitazione privata, l'interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.

Cosa serve

  • Documento di identità valido del dichiarante;
  • Attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto;

Attenzione: I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.

Cosa si ottiene

L'iscrizione anagrafica del figlio naturale.

Tempi e scadenze

  • L'interessato deve presentarsi per la denuncia:
    • entro 10 giorni se la stessa viene denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
    • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta.
  • La registrazione della denuncia di nascità è immediata

Costi

Non vi sono costi

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

I genitori che effetuano il riconoscimento, devono aver compiuto i 16 anni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Via Risorgimento, 1 Bultei, Sassari, Sardegna, 07010, Italia

Telefono: 079795708
Fax: 079795852
Email: anagrafe@comune.bultei.ss.it
PEC: comunebultei@legpec.it
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Pagina aggiornata il 15/05/2024