Decoro aree verdi e prescrizioni antincendio anno 2022. Ordinanza del Sindaco n. 18 del 06/05/2022.
Entro il 01 giugno 2022 e per tutto il periodo di elevato rischio incendi devono essere eseguite:
A) le seguenti prescrizioni di cui all'Allegato alla Delib. G.R. n. 15/7 del 23.04.2021:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
B) le seguenti ulteriori prescrizioni:
- i proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo - di terreni, cortili o spiazzi all'interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- i proprietari di stabili siti nell'abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione, al fine di evitare l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo.
La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8. Pertanto le sanzioni introdotte dalla L.R. n. 8/2016, art. 24 comma 3, lett. b), c), d), ed e), sono integralmente assorbite dall'art. 10, comma 6 della L. n. 353/2000, che dispone un'unica sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Ordinanza n. 18_2022 | ![]() |
111 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Area Amministrativa |
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Referente: | Giovanna Puseddu |
Indirizzo: | Via Risorgimento 1 |
Telefono: | 0794928324 |
Fax: | 079795852 |
Email: | amministrativo@comune.bultei.ss.it |
Email certificata: | comunebultei@legpec.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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